a) Fondazione Finanza Etica (di seguito FFE) è una persona giuridica privata, dotata di piena autonomia gestionale, fondata da Banca Popolare Etica e da Etica Sgr. Ai sensi dell’art.3 dello Statuto, è il “luogo di promozione, ricerca, elaborazione e formazione sui temi della finanza in genere e della finanza etica, in particolare, come strumento al servizio del benessere, della sostenibilità e tutela ambientale, dei diritti e di nuove forme di economia”.
b) Ai sensi dell’art.4 dello Statuto FFE attua il suo mandato istituzionale anche attraverso erogazioni liberali a terzi per la realizzazione di progetti e iniziative, oltre alla realizzazione diretta di progetti e iniziative propri.
c) FFE definisce gli specifici ambiti di intervento e gli stanziamenti a loro supporto nel Piano di Attività annuale, predisposto dalla Giunta Esecutiva con l’ausilio del Direttore della Fondazione. La realizzazione dei progetti è subordinata alla loro sostenibilità economica in dipendenza dell’andamento della gestione patrimoniale.
d) FFE non è tenuta, in quanto soggetto privato, all’osservanza di procedure di evidenza pubblica; tuttavia le richieste di Erogazioni Liberali o Contributi possono avvenire tramite avvisi e bandi, con indicazioni di specifiche finalità, tempistiche, procedure e criteri di valutazione.
e) Eventuali ulteriori criteri previsti nei singoli bandi o avvisi resi noti mediante pubblicazione prevalgono, ove in contrasto, sui presenti.
f) Ai fini dell’applicazione dei criteri sopra descritti si intendono:
Non saranno erogati contributi a progetti presentati da soggetti che intrattengono rapporti bancari con istituti che investono
Non saranno erogati contributi a fornitori ordinari e rilevanti di Etica Sgr negli ultimi tre anni
Sono da considerarsi esclusi i soggetti che, direttamente o tramite partecipazioni, siano coinvolti in una delle pratiche e/o operino in uno dei settori identificati:
Numero massimo di Contributi.
a) Non è consentita la concessione al medesimo ente, sia in qualità di soggetto unico o capofila di un raggruppamento, per più di due anni consecutivi, esclusi i Contributi relativi al Bando Portatori di Valore.
b) La limitazione si applica anche ove l’ente sia suddiviso in strutture autonome. In particolare, in caso di Università, la limitazione si applica ai Dipartimenti.
a) FFE, in coerenza con i gli indicatori sociali, ambientali e di corporate governance stabiliti dal Gruppo, concede, direttamente o indirettamente, contributi, erogazioni o sovvenzioni a enti che:
b) FFE verifica, di volta in volta, le finalità perseguite e le attività svolte dagli enti richiedenti: a tal fine vengono, tra l’altro, valutati lo statuto e i bilanci, non esclusa la facoltà di FFE di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi.
c) Sono esclusi i soggetti che, direttamente o tramite partecipazioni, siano coinvolti in una delle pratiche e/o operino in uno dei settori identificati:
d) Possono essere sostenuti solo progetti coerenti con il Piano di Attività di FFE.